Art. 16
Il Consiglio determina l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione ed esercita le potesta' legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto. Il Consiglio:
- a)approva i programmi della Giunta regionale e ne controlla la attuazione;
- b)formula proposte di legge alle Camere, ed esprime i pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione;
- c)elegge, a norma del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, i tre delegati che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica;
- d)delibera sulla richiesta di referendum a norma degli articoli 75 e 138 della Costituzione;
- e)approva il bilancio preventivo e le sue variazioni, il conto consuntivo, lo storno di fondi da un capitolo all'altro, autorizza l'esercizio provvisorio;
- f)provvede con legge all'accensione di mutui e alla emissione di prestiti;
- g)con legge disciplina i tributi propri della Regione;
- h)delibera gli atti di intervento della Regione nella programmazione nazionale;
- i)fissa gli indirizzi e le scelte ed approva i piani di sviluppo economico della Regione e del suo assetto territoriale, il piano urbanistico regionale ed i piani di difesa e di conservazione del suolo;
- l)approva i piani regionali di attuazione, generali e settoriali predisposti dalla Giunta, determinandone il contenuto e la spesa nonche' la organizzazione dei servizi pubblici di interesse regionale ed i relativi finanziamenti;
- m)approva i programmi generali e settoriali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche, determinandone il contenuto e la spesa nonche' i programmi concernenti l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse della Regione;
- n)con legge provvede all'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
- o)con legge provvede all'istituzione, nel territorio regionale, di nuovi Comuni, alla modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelli gia' esistenti; provvede inoltre con legge alla formazione di comprensori e promuove forme associative fra gli enti locali della Regione anche ai fini di un piu' efficiente decentramento amministrativo;
- p)stabilisce le deleghe da conferire o da revocare alle Province e ai Comuni;
- q)con legge provvede all'istituzione, all'ordinamento ed alla soppressione di enti, imprese o aziende della Regione e decide sulla partecipazione ad imprese pubbliche;
- r)formula i pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica;
- s)nomina le Commissioni o i membri di Commissioni nei casi in cui la nomina e' demandata genericamente alla Regione;
- t)riesamina le deliberazioni inviate al Consiglio ai sensi dell'articolo 125 della Costituzione;
- u)delibera in generale sopra tutti gli oggetti che sono propri della Regione e che non sono attribuiti alla Giunta o al Presidente.
Testo vigente dal 3 agosto 1971
