[1]Comunicazione

[2]Le proposte di legge approvate dal Consiglio regionale sono comunicate entro cinque giorni dalla deliberazione, a cura dell'Ufficio di presidenza, al Commissario del Governo. In caso di rinvio ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione la proposta di legge e' iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva al rinvio. Nel caso in cui il Consiglio approvi la proposta di legge rinviata, la nuova deliberazione e' comunicata, a cura dell'Ufficio di presidenza, al Commissario del Governo entro cinque giorni. In tal caso la nuova deliberazione si ha per approvata se il Governo della Repubblica non promuove entro quindici giorni la questione di legittimita' innanzi la Corte costituzionale ovvero la questione di merito innanzi il Parlamento della Repubblica.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;341~art52 · fonte su Normattiva