Art. 59
[1]Effetti del referendum abrogativo
[2]L'approvazione della proposta produce l'abrogazione della norma o dell'atto oggetto di referendum. L'abrogazione viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro trenta giorni dalla data del referendum. Il decreto viene pubblicato immediatamente sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione. Il Presidente, sentita la Giunta, puo' ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
