Approvazione
Art. 38
L'iniziativa dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio spetta alla Giunta e a ciascun consigliere regionale. I regolamenti deliberati dal Consiglio regionale vengono promulgati e pubblicati secondo le modalita' previste per le leggi regionali in quanto applicabili.
Testo vigente dal 3 agosto 1971
