Art. 46
L'iniziativa dei regolamenti regionali compete ai soggetti di cui all'articolo 40 del presente Statuto. Per la promulgazione e la pubblicazione dei regolamenti deliberati dal Consiglio regionale valgono, in quanto applicabili, le modalita' previste per le leggi regionali. L'iniziativa dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio spetta alla Giunta e a ciascun consigliere regionale nonche', quando si tratti di provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione, agli altri soggetti indicati nell'articolo 40 del presente Statuto.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
