L'iniziativa dei Regolamenti regionali compete ai soggetti di cui all'articolo 28 del presente Statuto. Per la promulgazione e la pubblicazione dei Regolamenti deliberati dal Consiglio regionale valgono, in quanto applicabili, le modalita' previste per le leggi regionali. L'iniziativa dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio spetta alla Giunta e a ciascun Consigliere regionale nonche', quando si tratti di provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione, agli altri soggetti indicati nell'articolo 28 del presente Statuto.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;346~art33 · fonte su Normattiva