Art. 68
La legge regionale determina la costituzione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico, il ruolo organico del personale. La legge regionale che regola tale materia garantisce i diritti fondamentali del personale, nonche' le posizioni giuridiche ed economiche da esso acquisite. Il personale della Regione, salvo i casi previsti dalla legge, e' assunto mediante pubblico concorso secondo le norme in materia vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento statale sul pubblico impiego. Con delibera del Consiglio possono essere conferiti incarichi a tempo determinato per l'assolvimento di funzioni direttive dei servizi della Regione o per lo svolgimento di compiti particolari.
Testo vigente dal 3 agosto 1971
