[1]La presente legge entrera' in vigore nei termini ed alle condizioni previsti dagli articoli 11-12, 14-15 e III rispettivamente degli Accordi di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'articolo precedente.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 15 giugno 1933 - Anno XI

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - Jung - Gazzera - Di Crollalanza - Ciano

[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

[7]-----

[8]I testi degli Accordi verranno pubblicati in foglio di supplemento alla Gazzetta Ufficiale portante la stessa data e lo stesso numero.

Testo vigente dal 27 luglio 1933

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urn:nir:stato:legge:1933-06-15;886~art2 · fonte del testo