[1]La competenza a giudicare - nel caso di azione giudiziaria per ritardo nella riconsegna, per avarie e per perdita, di bagagli e di merci - e' determinata dal territorio in cui e' situata la stazione presso la quale deve essere avanzato il reclamo, in base alle norme ed alle condizioni in vigore per i trasporti sulla ferrovia San Marino-Rimini.

[2]In ogni altro caso, la competenza e' determinata dal territorio in cui avviene il fatto oggetto dell'azione.

Testo vigente dal 22 dicembre 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-10-24;1448~art6 · fonte del testo