[1]Le tasse erariali sui prezzi di trasporto ferroviario, tanto nei riguardi dei viaggiatori quanto in quelli dei bagagli e delle merci, sono di spettanza del Governo italiano e del Governo della Repubblica in proporzione al chilometraggio territoriale.

[2]La Repubblica di San Marino, in considerazione del fatto che il Governo italiano ha preso a suo carico la sovvenzione della linea, cede al Governo italiano, autorizzandolo a percepirla, la parte di tasse erariali ad essa spettante.

Testo vigente dal 22 dicembre 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-10-24;1448~art5 · fonte del testo