[1]Le tasse erariali sui prezzi di trasporto ferroviario, tanto nei riguardi dei viaggiatori quanto in quelli dei bagagli e delle merci, sono di spettanza del Governo italiano e del Governo della Repubblica in proporzione al chilometraggio territoriale.
[2]La Repubblica di San Marino, in considerazione del fatto che il Governo italiano ha preso a suo carico la sovvenzione della linea, cede al Governo italiano, autorizzandolo a percepirla, la parte di tasse erariali ad essa spettante.
Testo vigente dal 22 dicembre 1942
