Ogni dubbio che sorgesse nell'applicazione tanto della Convenzione del 26 marzo 1927, quanto del presente Accordo addizionale, sara' eliminato in via amministrativa, mediante intese dirette tra le Amministrazioni competenti delle due Alte Parti contraenti e, qualora non si raggiungesse l'accordo, a norma del secondo comma dell'art. 4.
Testo vigente dal 22 dicembre 1942
