Sulle stazioni della linea - nelle festivita' e nelle speciali ricorrenze stabilite da ognuno dei due Stati -saranno esposte le bandiere rispettive, dando il posto d'onore alla bandiera dello Stato sul cui territorio e' situata ciascuna stazione.

Testo vigente dal 22 dicembre 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-10-24;1448~art8 · fonte del testo