Gli operai italiani potranno trasferire in Italia i loro risparmi fino a concorrenza di una somma corrispondente alle retribuzioni percepite, detratte le spese normali di sostentamento. La Banca svedese, presso la quale tali risparmi saranno versati dagli operai italiani, provvedera' a convertire l'ammontare incassato in dollari USA. L'importo in dollari cosi' ottenuto verra' accreditato in conti tenuti dalle Banche negli Stati Uniti d'America indicate da quelle italiane che svolgono il servizio delle rimesse. La conversione in dollari di cui sopra sara' effettuata dalla Banca svedese sulla base del cambio ufficiale tra la corona svedese ed il dollaro USA in vigore a Stoccolma il giorno stesso in cui l'importo in dollari verra' accreditato alla Banca italiana. La procedura suddetta sara' seguita anche in occasione del trasferimento degli importi versati dagli operai italiani per il mantenimento delle assicurazioni in Italia in conformita' al Protocollo di cui all'art. 5 e di tutte le somme dovute da parte svedese in relazione all'applicazione del presente Accordo.

Testo vigente dal 3 febbraio 1948

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urn:nir:stato:legge:1947-12-16;1621~art14 · fonte del testo