[1]Art. XIX (Recesso)

[2]Ogni Stato-Membro puo' notificare il suo ritiro dall'Organizzazione in qualunque momento dopo lo spirare di quattro anni dalla data della sua accettazione del presente Statuto. Tale notifica avra' effetto un anno dopo la data della sua comunicazione al Direttore Generale dell'Organizzazione, subordinatamente alla condizione che lo Stato-Membro abbia a quell'epoca versato il suo contributo annuo per ogni anno della sua appartenenza all'Organizzazione, compreso l'anno finanziario successivo alla data di tale notifica.

Testo vigente dal 1 luglio 1947

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urn:nir:stato:legge:1947-05-16;546~statuto-artxix · fonte del testo