[1]Art. XVI. (Prodotti della pesca e delle foreste)
[2]Nel presente Statuto il termine "agricoltura" e suoi derivati comprende pescherie, prodotti del mare, selvicoltura e i principali prodotti forestali.
Testo vigente dal 1 luglio 1947
[1]Art. XVI. (Prodotti della pesca e delle foreste)
[2]Nel presente Statuto il termine "agricoltura" e suoi derivati comprende pescherie, prodotti del mare, selvicoltura e i principali prodotti forestali.
Testo vigente dal 1 luglio 1947
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1947-05-16;546~statuto-artxvi · fonte del testo