[1]Art. XVII. (Interpretazione dello Statuto).
[2]Ogni questione o controversia sull'interpretazione del presente Statuto o di qualsivoglia accordo internazionale adottato in forza di esso, sara' deferita alla decisione di una apposita corte internazionale o di un tribunale arbitrale, secondo norme da fissarsi dalla Conferenza.
Testo vigente dal 1 luglio 1947
