[1]Art. XVII. (Interpretazione dello Statuto).

[2]Ogni questione o controversia sull'interpretazione del presente Statuto o di qualsivoglia accordo internazionale adottato in forza di esso, sara' deferita alla decisione di una apposita corte internazionale o di un tribunale arbitrale, secondo norme da fissarsi dalla Conferenza.

Testo vigente dal 1 luglio 1947

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urn:nir:stato:legge:1947-05-16;546~statuto-artxvii · fonte del testo