[1]Art. XV. (Stato giuridico)
[2]1. L'Organizzazione avra' la capacita' di una persona giuridica, per compiere qualunque atto giuridico conforme ai suoi scopi che non superi i poteri ad essa conferiti dal presente Statuto. 2. Ciascun Stato-Membro si impegna, nei limiti delle possibilita' concesse dal suo ordinamento costituzionale, ad accordare all'Organizzazione tutte le immunita' e facilitazioni che esso accorda alle missioni diplomatiche, compresa l'inviolabilita' degli edifici e degli archivi, l'immunita', giurisdizionale e l'esenzione tributaria. 3. La Conferenza adottera' misure per la decisione da parte di un tribunale amministrativo delle controversie relative alle condizioni ed alle modalita' di nomina dei membri del personale.
Testo vigente dal 1 luglio 1947
