La fornitura e la manutenzione dei sacchi vuoti, sara' a carico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, provvedendo pero' l'assuntore a tutte le operazioni di cui al punto D) del precedente art. 1. L'Amministrazione provvedera' in tempo utile a che i sacchi occorrenti per la giornaliera esecuzione del servizio siano pronti per la consegna al personale dell'assuntore da effettuarsi ai piedi del montacarichi di cui e' dotato il Deposito.

Testo vigente dal 15 ottobre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;1298~art13 · fonte del testo