Lo scarico delle navi di cui ai precedente art. 14 dovra' effettuarsi in ragione di tonnellate trecentocinquanta (tonnellate 350) per ogni giorno lavorativo.
Testo vigente dal 15 ottobre 1952
Lo scarico delle navi di cui ai precedente art. 14 dovra' effettuarsi in ragione di tonnellate trecentocinquanta (tonnellate 350) per ogni giorno lavorativo.
Testo vigente dal 15 ottobre 1952
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1952-06-13;1298~art15 · fonte del testo