[1]I sanitari o altri a loro favore possono fare depositi volontari da accreditarsi in appositi conti individuali, insieme con i rispettivi interessi annuali, valutati al saggio delle tabelle di liquidazione degli assegni di quiescenza dovuti dalla Cassa di previdenza.
[2]Il capitale risultante dai conti individuali e' liquidato al titolare, ovvero agli eredi legittimi o testamentari all'atto della cessazione dal rapporto d'impiego, qualunque ne sia la ragione e qualunque sia la durata del servizio prestato. In mancanza di eredi il capitale stesso e' devoluto alla Cassa di previdenza.
[3]Il titolare al quale venga conferita una pensione puo' chiedere che il capitale risultante dai conti individuali o parte di esso sia trasformato mediante l'applicazione della tabella B annessa al presente Ordinamento in assegno vitalizio supplementare esente dalla ritenuta di cui al successivo art. 23 e non riversibile alla vedova o agli orfani.
Testo vigente dal 31 luglio 1939
