[1]I sanitari o altri a loro favore possono fare depositi volontari da accreditarsi in appositi conti individuali, insieme con i rispettivi interessi annuali, valutati al saggio delle tabelle di liquidazione degli assegni di quiescenza dovuti dalla Cassa di previdenza.

[2]Il capitale risultante dai conti individuali e' liquidato al titolare, ovvero agli eredi legittimi o testamentari all'atto della cessazione dal rapporto d'impiego, qualunque ne sia la ragione e qualunque sia la durata del servizio prestato. In mancanza di eredi il capitale stesso e' devoluto alla Cassa di previdenza.

[3]Il titolare al quale venga conferita una pensione puo' chiedere che il capitale risultante dai conti individuali o parte di esso sia trasformato mediante l'applicazione della tabella B annessa al presente Ordinamento in assegno vitalizio supplementare esente dalla ritenuta di cui al successivo art. 23 e non riversibile alla vedova o agli orfani.

Testo vigente dal 31 luglio 1939

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 176/1975

    Ha colpito questo articolo
    3 luglio 1975

    dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 18 del r.d.l. lo maggio 1930, n. 680, e 11 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, limitatamente alle parti in cui escludono per il sanitario, già iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari per una data prestazione professionale, il trattamento pensionistico relativo al simultaneo servizio prestato presso un Istituto di assistenza…

    Art. 18 Approvazione dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari · Art. 18 Testo unico Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art18 · fonte del testo