[2]Sono esenti da tale ritenuta le pensioni indirette.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 giugno 1954, n. 409
6La L. 11 giugno 1954, n. 409 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "La ritenuta sulle pensioni dirette prevista dal comma primo dell'art. 23 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e' ridotta all'uno per cento e si applica sul trattamento totale di cui ai precedenti articoli 2 e 9". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1954.
L. 4 febbraio 1958, n. 87
7La L. 4 febbraio 1958, n. 87 ha disposto (con l'art. 24, comma 2) che "Per le pensioni dirette della Cassa per le pensioni ai sanitari, la ritenuta del 2 per cento prevista dall'art. 23 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, modificata dall'art. 15 della legge 11 giugno 1954, n. 409, e' soppressa a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge". Ha inoltre disposto (con l'art. 27, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1957.
Testo vigente dal 21 marzo 1958
