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[1]Nessun conferimento d'indennita' o di pensione diretta puo' essere fatto se il sanitario non abbia contribuito alla Cassa di previdenza durante almeno 5 anni compiuti di servizio utile, eccezione fatta per i casi di cui ai precedenti articoli 26 lettera c) e 33.
[2]E' pure computabile per il quinquennio predetto il periodo di servizio riscattato presso i singoli Istituti di previdenza con versamento del relativo contributo.
[3]Sono anche computabili per il quinquennio predetto i periodi di servizio utile secondo il presente Ordinamento prestati allo Stato o con iscrizione agli Istituti predetti o ai regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 27 luglio 1954
