[1]I servizi simultanei che abbiano dato luogo a duplice iscrizione alla Cassa di previdenza con relativo duplice pagamento dei contributi personali e degli Enti, si computano separatamente ai fini del conseguimento di due distinti assegni di quiescenza.
[2]I servizi utili prestati simultaneamente presso due o piu' Enti con unica iscrizione alla Cassa di previdenza si valutano come unico periodo agli effetti del computo del servizio utile complessivo per il conseguimento di un solo assegno.
[3]Nei casi di simultaneita' di servizi utili prestati senza iscrizione alla Cassa e di altri servizi utili prestati con regolare iscrizione o senza, i singoli periodi possono valutarsi disgiuntamente, ciascuno per una sola volta, ai fini del conseguimento di distinti assegni di quiescenza. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 giugno 1954, n. 409
6La L. 11 giugno 1954, n. 409 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Per i casi contemplati dal precedente comma sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 46 della legge 6 luglio 1939, n. 1035". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 1) che le presenti modifiche si applicano da 13 luglio 1954.
Testo vigente dal 27 luglio 1954
