[1]I sanitari iscritti alla Cassa di previdenza possono chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari prescritti per il conseguimento della laurea necessaria per l'ammissione al posto occupato all'atto della presentazione della domanda.

[2]La durata legale dei corsi universitari, ai fini del riscatto, si considera continuativa risalendo dalla data del conferimento della laurea e si riduce dei periodi corrispondenti agli eventuali servizi contemporanei utili agli effetti del presente Ordinamento, applicando per l'arrotondamento del periodo residuale l'ultimo comma del precedente art. 61.

Testo vigente dal 31 luglio 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art62 · fonte del testo