La domanda per ottenere il riscatto di cui ai precedenti articoli 61 e 62 deve essere presentata alla Prefettura o alla Cassa di previdenza, a pena di decadenza, prima della cessazione del rapporto d'impiego e non oltre cinque anni:

  • a)dalla data di pubblicazione del presente Ordinamento, dai sanitari che a tale data siano in servizio con iscrizione alla Cassa;
  • b)dal primo reingresso in servizio con effettiva reiscrizione alla Cassa, dai sanitari gia' iscritti che alla data di pubblicazione del presente Ordinamento non si trovino in servizio;
  • c)dalla data di assunzione in servizio dai sanitari che siano per la prima volta iscritti alla Cassa successivamente alla pubblicazione del presento ordinamento;
  • d)dal reingresso in servizio con effettiva iscrizione alla Cassa se il servizio da riscattare sia stato prestato dopo il precedente periodo d'iscrizione.

Testo vigente dal 31 luglio 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art63 · fonte del testo