Il personale della Ditta sara' normalmente Imbarcato e sbarcato a La Spezia. In caso di sospensione di campagna e che la nave non torni a La Spezia, ed in qualunque altro caso il Ministero lo ritenga opportuno, il personale sara' sbarcato nel porto piu' vicino ed inviato a La Spezia a spese del Ministero, il quale corrispondera' inoltre alla Ditta i compensi giornalieri di cui all'art. 21 fino al giorno dell'arrivo a La Spezia del personale suddetto seguendo l'itinerario piu' breve. Se pero' trattasi di sospensione imputabile alla Ditta, la spese di viaggio saranno a carico di questa ed i compensi giornalieri di cui sopra saranno corrisposti fino al giorno della sospensione, questo escluso.

Testo vigente dal 20 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-05-20;731~art16 · fonte del testo