[1]Per provvedere ai lavori di cui sopra, la Ditta si obbliga:

  • a)di mantenere in efficienza lo stabilimento, di La Spezia, adatto alla costruzione e custodia dei cavi sottomarini e capace di produrre complessivamente:

[2]km. 100 di cavo da fondo tipo D (16 x 2,4); km. 30 di cavo intermedio tipo C (12 x 5); km. 35 di cavo da costa tipo A (10 x 7,6); Km. 3 di cavo pesante tipo AA pb (12 x 7,6) ---------- (12 x 5)

[3]km. 15 di cavo a 1 bicoppia "A 4" (16 x 5,5); km. 4 di cavo da grappino ---- km. 167 all'anno.

  • b)di custodire e mantenere tutto il materiale speciale di proprieta' dello Stato che occorre per l'esecuzione delle campagne, quale risultera' da separato verbale di consegna alla Ditta stessa, e di fornire altresi' necessari materiali di consumo.

[4]Il normale deperimento di detti materiali cablomarinareschi non dovra', all'atto della riconsegna del materiale e degli strumenti, costituire ragione di sostituzione o di riparazione da parte della Ditta;

  • c)di mantenere presso lo stabilimento di La Spezia per l'esecuzione dei lavori in mare il seguente personale: 1 ingegnere elettricista, capo spedizione; 1 Impiegato tecnico; 1 nostromo; 1 giuntista in gutta; 2 meccanici specializzati; 6 marinai specializzati;
  • d)di fornire, nella misura richiesta caso per caso, dal Ministero e nei limiti massimi di cui alla lettera c) e del preavviso di cui all'art. 5, il personale specializzato suddetto e di consegnare temporaneamente gli strumenti ed i materiali di uso speciale occorrenti, che sono in sua consegna, ogni qualvolta, il Ministero provvedera' ai lavori ai sensi del 2° capoverso dell'art. 1.

[5]In tal caso verranno rimborsate alla Ditta con l'aumento del 20% le eventuali spese per i viaggi e le indennita' speciali al personale specializzato suddetto e sostenute dalla Ditta in piu' delle normali competenze che fanno carico allo stabilimento di La Spezia. La Ditta non sara' tenuta responsabile delle perdite e dei danni che si verificassero agli strumenti e materiali consegnati, a meno che essi dipendano da provata negligenza o colpa del personale specializzato della Ditta messo a disposizione del Ministero.

Testo vigente dal 20 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-05-20;731~art4 · fonte del testo