Il Ministero, per conto proprio o di altre Amministrazioni dello Stato, potra' affidare alla Ditta le forniture dei cavi sottomarini. L'allegato A della presente convenzione comprende i capitolati speciali per la fornitura dei cavi sottomarini piu' frequentemente utilizzati. Per tutte le ordinazioni affidate dal Ministero alla Ditta durante la presente convenzione, i prezzi dei tipi di cavi, contemplati nei suddetti capitolati, saranno calcolati in base alla tabella di cui all'allegato B assumendo come costi unitari dei vari materiali quelli in vigore sul mercato alla data della presentazione dell'offerta. Oltre alle quote m. o. macchinario nelle tabelle suddette viene indicata anche la quota spese generali e cio' in quanto questa ultima non e' compresa nella cifra di compenso annuo di cui all'art. 21 della presente convenzione. Per i cavi di tipo diverso da quelli contemplati nelle tabelle, i prezzi saranno concordati di volta in volta colle stesse modalita' sopraindicate. Gli aggiornamenti del prezzi del cavi verranno effettuati secondo le modalita' di cui all'art. 22 della presente convenzione. L'epoca di consegna verra' di volta in volta concordata fra il Ministero e la Ditta. La Ditta potra' richiedere di prolungare il termine di consegna di un congruo periodo di tempo in relazione ad una eventuale campagna che si svolgesse nello stesso periodo. A tal uopo la Ditta fara' pervenire al Ministero apposita domanda scritta entro 30 giorni dalla data in cui e' stata annunciata la campagna.
Testo vigente dal 20 settembre 1950
