Il Ministero deleghera' un suo funzionario tecnico a rappresentarlo durante l'esecuzione dei lavori. In particolare tale delegato comunichera' alla Ditta le eventuali variazioni del programma in relazione alla facolta' spettante al Ministero giusta l'ultimo comma dell'art. 5, prescrivera' l'ordine di precedenza per i cavi sui quali dovranno eseguirsi i lavori; si assicurera' del buono stato dei cavi destinati ad essere impiegati nei lavori; controllera' che i lavori stessi siano fatti a regola d'arte; stabilira' le modalita' di esecuzione dei medesimi d'accordo col comandante della nave e col capo spedizioniere Pirelli: controllera' gli esperimenti che riterra' necessari sui cavi immersi. Per gli accertamenti ed i controlli anzidetti il delegato ministeriale avra' diritto di servirsi degli strumenti e dei mezzi che la Ditta ha a sua disposizione e potra' prendere visione dei documenti che ritiene necessari per ricavarne notizie e dati relativi ai lavori, senza che con cio' la Ditta rimanga esonerata dalla consegna, a campagna ultimata, dei documenti di cui all'art. 12.

Testo vigente dal 20 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-05-20;731~art7 · fonte del testo