Per ogni ordinazione di cavi saranno corrisposti alla Ditta, all'atto dell'ordinazione, anticipi in ragione di 2/5 dell'ammontare della fornitura; tale anticipo verra' fatto a titolo di copertura delle materie prime cui la Ditta deve provvedere sia mediante acquisto sul mercato interno, che su quello internazionale. Un ulteriore quinto verra' corrisposto all'atto dell'approntamento delle anime presso lo stabilimento della Ditta di Milano Bicocca previo accertamento dei delegati ministeriali. Il pagamento del saldo sara' effettuato dopo il collaudo, al piu' presto possibile su presentazione della fattura. Per quanto riguarda il pagamento dei compensi dovuti alla Ditta per l'effettuazione di campagne o missioni di riparazione e posa cavi sottomarini, verranno versati alla Ditta anticipi in relazione allo stato di avanzamento dei lavori o delle prestazioni. A questo scopo il delegato ministeriale, inviato a bordo della nave posacavi o comunque a sovraintendere l'esecuzione dei lavori, segnalera' periodicamente (ogni 30 giorni) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il lavoro svolto e gli anticipi verranno versati secondo le tariffe previste nella presente convenzione, riferite al mese precedente. A lavoro ultimato la Ditta presentera' le fatture definitive debitamente aggiornate per il conguaglio, e il pagamento del saldo verra' effettuato al piu' presto.

Testo vigente dal 20 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-05-20;731~art23 · fonte del testo