[1]1. I compensi di cui la Ditta avra' diritto secondo i paragrafi 1, 2, 3 del precedente art. 21, sono in rapporto alle paghe in vigore al 31 dicembre 1946 e tengono conto di tutti gli oneri che gravano alla stessa data sulla Ditta per la gestione dello stabilimento di La Spezia, compresa la concessione arenile. Essi saranno soggetti ad aggiornamenti da effettuarsi al principio di ogni bimestre a partire dal 1 gennaio 1947 e le cifre ottenute resteranno in vigore fino alla data dell'aggiornamento successivo. Detti aggiornamenti saranno eseguiti:

  • a)facendo variare il 97% dei compensi di cui al comma a), b), c) del punto 1, art. 21, nella stessa misura in cui sara' variato, rispetto al 31 dicembre 1946, il costo orario di manodopera dell'operaio qualificato di 20 e piu' anni di eta', categoria gommai, comprensivo della paga effettiva, della indennita' di contingenza, e di tutti gli oneri e contributi a carico del datore di lavoro derivanti da accordi ufficiali fra le competenti organizzazioni e da disposizioni di legge. Il 3% residuo di tali compensi deve invece intendersi fisso ed invariabile;
  • b)facendo variare il 100% dei compensi di cui ai comma a), b), c), d) del punto 2, art. 21 e di cui al punto 3 dello stesso articolo nella misura stessa in cui verra' variato, rispetto al 31 dicembre 1946, il costo orario di manodopera dell'operaio qualificato definito al precedente comma a). 2. Per definire all'atto di ogni singola offerta i prezzi dei cavi sottomarini si procedera' all'aggiornamento delle analisi di costo indicate nell'allegato B della presente convenzione secondo quanto appresso specificato:
  • a)le quote "manodopera e macchinario" che figurano in tutte le suddette analisi e la quota "imballo e trasporto tra Milano e La Spezia i che figura nelle sole analisi relative alle anime dei cavi sottomarini, saranno adeguabili per il 97% nella stessa misura in cui sara' variato, rispetto al 31 dicembre 1946, il costo orario di manodopera dell'operaio qualificato definito al precedente punto 1, comma a). Il 3% residuo di tali quote deve invece ritenersi fisso ed invariabile);
  • b)la quota "spese generali" che figura in tutte le analisi sara' adeguabile per il 100% nella stessa misura in cui sara' variato, rispetto al 31 dicembre 1946, il costo orario di manodopera dell'operaio qualificato definito al precedente punto 1, comma a);
  • c)il costo delle materie prime che figura in tutte le analisi sara' riesaminato di volta in volta con il Ministero e l'aggiornamento si eseguira' secondo gli accordi che con lo stesso verranno presi.

[2]I prezzi di offerta risultanti saranno suscettibili di adeguamento in relazione alle eventuali variazioni dei costi che si dovessero verificare nel corso di ciascuna fornitura (cioe' nel periodo compreso fra la data dell'offerta e quella prevista per la consegna) facendo variare: per la manodopera il 40% del prezzo nella stessa misura in cui sara' variato, rispetto alla data dell'offerta, il costo orario dell'operaio qualificato definito al precedente punto 1 comma a); per le materie prime il 40% del prezzo nella stessa misura in cui sara' variato, rispetto alla data dell'offerta, il prezzo del tondino per cemento armato in acciaio di qualita' (AU 50 UNI T-793) da mm. 15 a 30 base, pubblicato sul bollettino quindicinale edito a cura delle Ferrovie dello Stato. Il 20% residuo verra' invece considerato fisso ed Invariabile. La Ditta si riserva di rinunciare, in relazione alle sue possibilita' di procedere all'immediato approvvigionamento delle materie prime occorrenti per l'esecuzione dell'ordine, all'adeguamento delle stesse dandone comunicazione al Ministero all'atto della compilazione del contratto. Tutti gli aggiornamenti di cui sopra saranno effettuati soltanto nel caso che le variazioni risultino complessivamente maggiori del 5% in piu' o in meno.

Testo vigente dal 20 settembre 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-05-20;731~art22 · fonte del testo