I cavi salpati non riutilizzabili saranno venduti a favore del Ministero. A parita' di offerte la precedenza sara' data alla Ditta. Il Ministero, per conto proprio e delle altre Amministrazioni dello Stato, potra' affidare alla Ditta, che ne assume fin d'ora l'obbligo, la riparazione e trasformazione dei cavi salpati che, a suo giudizio insindacabile, saranno ritenuti riutilizzabili. Il compenso relativo alla riparazione e trasformazione sara' determinato d'accordo fra il Ministero e la Ditta, tenendo presenti, in quanto applicabili, le tabelle dei prezzi dei cavi di cui all'art. 17 opportunamente aggiornate, e tenendo presente che le quote facenti normalmente carico allo stabilimento di La Spezia non dovranno comprendersi nel compenso stesso.

Testo vigente dal 20 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-05-20;731~art24 · fonte del testo