Il programma di ciascuna campagna sara' preparato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in accordo con il Ministero della difesa e la data di inizio della campagna stessa dovra' essere comunicata alla Ditta con almeno due mesi di anticipo. La Ditta fara' del suo meglio per abbreviare, se richiesto, il predetto termine di preavviso. Il Ministero si riserva la facolta' di variare il programma durante l'esecuzione dei lavori, ed anche prima dell'inizio della campagna, dandone immediata comunicazione alla Ditta.

Testo vigente dal 20 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-05-20;731~art5 · fonte del testo