[1]La presente legge entrera' in vigore alle condizioni e nei termini stabiliti agli articoli 26 e 30 della Convenzione di cui all'articolo precedente.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 29 gennaio 1934 - Anno XII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - De Francisci - Jung.
[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo vigente dal 3 marzo 1934
