Art. 15 (Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie)
L'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente si obbliga di effettuare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, in aggiunta al deposito cauzionale gia' prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso, un ulteriore deposito cauzionale fino alla concorrenza di L. 50 milioni (valore nominale) in titoli dello Stato 5% a se stesso intestati. Tutti i titoli costituenti i predetti depositi cauzionali dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. L'ammontare di detto deposito dovra' essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.
Testo vigente dal 22 febbraio 1952
