L'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente si obbliga di effettuare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, in aggiunta al deposito cauzionale gia' prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso, un ulteriore deposito cauzionale fino alla concorrenza di L. 50 milioni (valore nominale) in titoli dello Stato 5% a se stesso intestati. Tutti i titoli costituenti i predetti depositi cauzionali dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. L'ammontare di detto deposito dovra' essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

Testo vigente dal 22 febbraio 1952

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  1. 22 febbraio 1952 — oggiin vigoreper 75 anni
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  5. 22 febbraio 1952 — 22 febbraio 1952per 1 giorno
  6. 22 febbraio 1952 — 22 febbraio 1952per 1 giorno
  7. 30 dicembre 1950 — 22 febbraio 1952per un anno
  8. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  9. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  10. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  11. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  12. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950testo originarioper 1 giorno

Che cosa è cambiato dal 22 febbraio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1950 al 30 dicembre 1950. 6 parole tolte, 8 parole aggiunte.

tolto: Il Monte dei Paschi di Sienaaggiunto: L'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presentetolto: , si obbliga di effettuare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di … base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso, un ulteriore deposito cauzionaletolto: , fino alla concorrenza di L. 50tolto: - milioni (valore nominale) in titoli dello Stato 5%tolto: , a se stesso intestati. Tutti i titoli costituenti i predetti depositi cauzionali dovranno …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-12-16;1022~proroga-convenzione-distribuzione-valori-bollati-rivenditori-art15 · fonte del testo