L'A.C.I. deve tenere presso l'Istituto di credito depositario delle somme riscosse per tasse di circolazione e per tasse di bollo uno speciale conto corrente, destinato esclusivamente all'introito delle somme anzidette. L' A.C.I. deve mettere in qualunque momento a disposizione della Direzione generale tasse affari tutti gli elementi di controllo del suddetto conto corrente; deve altresi' porre i funzionari dell'Amministrazione finanziaria in condizione di poter procedere ad accertamenti diretti sulle risultanze del conto corrente degli uffici dell'istituto di credito presso il quale il conto corrente e' istituito.

Testo vigente dal 9 aprile 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-03-07;206~art12 · fonte del testo