Il Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari, si riserva la' facolta' di emanare, sentita la Direzione generale dell'A.C.I., le norme necessarie alla esecuzione della presente convenzione e di variare le istruzioni di servizio approvate con determinazione ministeriale 10 dicembre 1947, n. 95060, le cui norme restano nel frattempo in vigore in quanto compatibili con la presente convenzione.

Testo vigente dal 9 aprile 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-03-07;206~art19 · fonte del testo