La Direzione generale dell'A.C.I. ha l'obbligo di provvedere annualmente alla compilazione della, statistica dei veicoli per i quali e' stata versata la tassa di circolazione, nonche' alla statistica delle riscossioni, sotto l'osservanza delle modalita' e sui tracciati prescritti dal Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari - d'accordo con l'Istituto centrale di statistica; ha altresi' l'obbligo di eseguire gli altri lavori statistici che fossero richiesti dal Ministero stesso. Presso la Direzione generale dell'A.C.I. deve funzionare un Ufficio centrale di controllo e recuperi, che provveda alla revisione di merito delle singole riscossioni, accertando, sulla base dei dati contenuti nella matrice di ogni bolletta, se ciascuna somma introitata sia stata regolarmente liquidata sotto la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle circolari ministeriali e delle conformi disposizioni emanate dall'A.C.I. con le proprie pubblicazioni ufficiali,

Testo vigente dal 9 aprile 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-03-07;206~art8 · fonte del testo