E' vietato all'A.C.I. ed ai dipendenti Uffici esattori di effettuare rimborsi totali o parziali delle tasse di circolazione. La facolta' di disporre rimborsi e' di competenza esclusiva delle Intendenze di finanza, alle quali i contribuenti debbono rivolgersi, esibendo la domanda in bollo e la licenza di circolazione.
Testo vigente dal 9 aprile 1951
