E' vietato all'A.C.I. ed ai dipendenti Uffici esattori di effettuare rimborsi totali o parziali delle tasse di circolazione. La facolta' di disporre rimborsi e' di competenza esclusiva delle Intendenze di finanza, alle quali i contribuenti debbono rivolgersi, esibendo la domanda in bollo e la licenza di circolazione.

Testo vigente dal 9 aprile 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-03-07;206~art20 · fonte del testo