Il Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari - esercita presso la Direzione generale dell'A.C.I. e presso gli Uffici esattori provinciali il controllo su tutta la gestione dei servizi tributari affidati all'Ente, direttamente o a mezzo dell'Ispettorato delle tasse per il controllo A.C.I. e S.I.A.E. La Direzione generale dell'A.C.I. e i dipendenti Uffici esattori e collettori devono pertanto tenere a disposizione dei funzionari addetti alla Direzione generale tasse affari ed al predetto Ispettorato tutte le Contabilita' relative, i bollettari, gli schedari e quanto altro serve per il funzionamento del servizio. Inoltre alla fine di ogni mese ciascun Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, competente per territorio, dovra' designare un ispettore oppure uno dei procuratori addetti all'ispettorato, o in servizio nella sede in cui e' posto l'ufficio da verificare, perche' entro i primi dieci giorni del mese successivo esegua presso ogni Ufficio esattore dell'A.C.I., sito nella giurisdizione del Compartimento, il controllo delle bollette utilizzate o annullate nel mese precedente e di quelle rimaste in bianco o mancanti, compilando regolare verbale di ricognizione attenendosi alle norme di cui alle "Istruzioni di servizio" approvate dal Ministero delle finanze. A controllo ultimato il detto funzionario trasmettera' l'esemplare del rendiconto mensile di cui al terzo comma dell'art. 9 - munito del visto di regolarita' e corredato dal verbale di controllo di cui al comma precedente - all'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I. e S.I.A.E in Roma. Indipendentemente dalle ispezioni dell'autorita' finanziaria presso gli Uffici esattori, la Direzione generale dell'A.C.I. deve provvedere a far compiere ispezioni periodiche presso gli Uffici stessi da parte di funzionari propri tecnicamente idonei. In caso di scoperta di irregolarita', abusi e malversazioni, i detti ispettori dovranno darne immediatamente comunicazione alla Direzione generale tasse affari affinche' le ulteriori indagini possano essere eventualmente eseguite dall'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I. e S.I.A.E. Detti ispettori dovranno inoltre attenersi alle norme stabilite nelle apposite istruzioni di servizio approvate dal Ministero delle finanze dando atto della eseguita verifica in apposito verbale da comunicarsi in duplice esemplare alla Direzione generale tasse affari, per il tramite dell'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I.-S.I.A.E. con una relazione contenente l'indicazione dei provvedimenti presi per il migliore andamento dei servizi.

Testo vigente dal 9 aprile 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-03-07;206~art11 · fonte del testo