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Gli aeroporti aperti al servizio della navigazione aerea pubblica saranno in egual modo accessibili agli aeromobili dei due Stati. Questi potranno servirsi egualmente dei servizi d'informazione meteorologica, di collegamento radioelettrico e di segnalazione diurna e notturna. Le eventuali tasse (tasse di atterraggio, di ricovero, ecc.) saranno eguali per gli aeromobili nazionali e per quelli appartenenti all'altro Stato.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1933 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1933-01-16;53~art10 · fonte del testo