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[1]Le frontiere delle Alte Parti contraenti potranno essere sorvolate soltanto sui punti che saranno stati fissati dalle Stato interessato.

[2]E' fin da ora convenuto che tutte le zone di confine, sulle quali una delle Parti contraenti autorizza il transito degli aeromobili proprio di altra nazionalita', saranno aperte, senza ulteriori formalita', al transito degli aeromobili appartenenti all'altra Parte contraente.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1933 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1933-01-16;53~art12 · fonte del testo