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[1]I particolari di applicazione della presente Convenzione saranno regolati, ogni qualvolta cio' sara' possibile, per mezzo di intese dirette fra le Amministrazioni competenti delle due Parti Contraenti, specialmente per quanto riguarda le formalita' doganali.
[2]Ciascuna delle Alte Parti contraenti comunichera' all'altra Parte tutti gli atti contrari alle disposizioni di questa Convinzione, commessi eventualmente sul suo territorio da persone o da enti che abbiano la nazionalita' dell'altro Stato.
[3]Ogni contestazione relativa all'applicazione della presente Convenzione, che non potra' essere regolata amichevolmente per la via diplomatica ordinaria, sara' regolata giusta le disposizioni contenute nel trattato italo-ungherese di conciliazione e di arbitrato del 5 aprile 1927.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1933 al 9 maggio 2025
