Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1933 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Ciascuna delle Alte Parti contraenti potra' proibire la navigazione aerea al disopra di talune zone del proprio territorio, a condizione che non sia fatta alcuna distinzione, a tale riguardo, tra gli aeromobili nazionali e quelli appartenenti all'altro Stato. Ciascuno degli Stati contraenti dovra' notificare all'altro Stato le zone del suo territorio al disopra delle quali e' vietata la navigazione aerea.
[2]Inoltre, ciascuna delle Alte Parti contraenti si riserva il diritto di limitare o di proibire provvisoriamente, in tempo di pace, in tutto o in parte, per circostanze eccezionali e con effetto immediato, la navigazione aerea al disopra del proprio territorio, a condizione che non sia fatta alcuna distinzione, a tale riguardo, fra gli aeromobili appartenenti all'altro Stato contraente e quelli appartenenti a qualsiasi altro Paese estero.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1933 al 9 maggio 2025
