Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1933 al 9 maggio 2025. 88 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Gli aeromobili appartenenti ad una delle Parti contraenti non potranno essere provvisti di apparecchi di radiocomunicazione, al disopra del territorio dell'altra Parte contraente, se non quando cio' sia permesso dai due Stati contraenti. Tali apparecchi saranno usati soltanto da persone dell'equipaggio provviste di una autorizzazione speciale rilasciata a questo scopo dallo Stato del quale l'aeromobile ha la nazionalita'.
tolto: Ciascuna delle due Alte Parti contraenti si riserva il diritto di emanare regolamenti relativi alla installazione obbligatoria di apparecchi di radio-comunicazione a bordo degli aeromobili, per ragioni di sicurezza.aggiunto: Convenzione tra Italia e Ungheria relativa alla navigazione aerea-art. 6 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1933-01-16;53~art6 · fonte del testo