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[1]Gli aeromobili che trasportano passeggeri e merci devono essere muniti di una lista nominativa dei passeggeri, e, per le merci, di un manifesto contenente la descrizione, in natura ed in quantita', del carico, nonche' delle necessarie dichiarazioni doganali.

[2]Se all'arrivo di un aeromobile e' rilevata una divergenza fra le merci trasportate e la descrizione fattane nei documenti sopra menzionati, le autorita' doganali dell'aeroporto di arrivo dovranno mettersi direttamente in rapporto con le autorita' doganali competenti dell'altro Stato contraente per l'adozione delle misure del caso.

[3]Il trasporto di effetti postali sara' regolato direttamente tra le Amministrazioni postali dei due Stati contraenti, per mezzo di accordi speciali.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1933 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-01-16;53~art8 · fonte del testo