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Alla partenza ed all'atterraggio ogni Stato contraente potra' fare visitare sul proprio territorio, dalle autorita' competenti, gli aeromobili dell'altro Stato, e fare esaminare i certificati e gli altri documenti prescritti.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1933 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1933-01-16;53~art9 · fonte del testo