[1]Oltre alle Chiese della Santa Sindone di Torino, di Superga (Torino) e del Sudario di Roma con le relative sacrestie e le Cappelle interne, sono esenti dalla giurisdizione degli Ordinari dei luoghi, e restano sottoposte alla giurisdizione ordinaria del Cappellano Maggiore di S. M. il Re Imperatore, Ordinario Palatino, le seguenti Cappelle Pelatine:

[2]1° Cappelle entro il Palazzo Reale di Roma, con la Cappella ausiliaria del lungo di abituale residenza dei Sovrani;

[3]2° Cappelle entro il Palazzo Reale di Torino;

[4]3° Cappelle entro la tenuta Reale di San Rossore (Pisa)

[5]4° Cappelle entro il Palazzo Reale di Napoli;

[6]5° Cappelle entro il Palazzo Reale di Genova;

[7]6° Cappelle entro il Palazzo Reale di Firenze;

[8]7° Oratorio entro il Palazzo Reale di Venezia;

[9]8° Cappelle dei luoghi di abituale villeggiatura dei Sovrani e della Reale Famiglia;

[10]tutte con le relative sacrestie.

[11]Sono pure, esenti i Palazzi e le Ville riservate ai Sovrani e alla Famiglia Reale, ad eccezione degli appartamenti e degli alloggi dei Dignitari di Corte e del Personale, ove resta in vigore la giurisdizione spirituale degli Ordinari dei luoghi.

Testo vigente dal 26 dicembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-11-30;1887~art3 · fonte del testo