[1]La nomina del Cappellano Maggiore di S. M. il Re Imperatore, Ordinario Palatino, e' fatta da Sua Maesta' il Re Imperatore, previe confidenziali intese con la Santa Sede, la quale conferira' al nominato la istituzione canonica a norma dei Sacri Canoni.

[2]La rinuncia o la cessazione dall'Ufficio del Cappellano Maggiore di S. M. il Re Imperatore, Ordinario Palatino, avverranno d'intesa tra la Santa Sede e il Sovrano.

[3]Nulla e' innovato per quanto concerne la nomina dell'attuale investito, al quale, pero', si applicano tutte le altre disposizioni della presente Convenzione, che si riferiscono al Cappellano Maggiore, compresa quella relativa al conferimento della istituzione canonica.

Testo vigente dal 26 dicembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-11-30;1887~art5 · fonte del testo