[1]Per benigna concessione del Santo Padre, al Cappellano Maggiore di S. M. il Re Imperatore, Ordinario Palatino, spettano, durante munere, le insegne vescovili, nonche' i privilegi indicati nelle seguenti disposizioni del Codice di Diritto Canonico:

[2]1° Canone 325, esclusa la facolta' di far uso in Roma, anche nei luoghi di sua giurisdizione, del trono o baldacchino;

[3]2° Canone 239, § 1, nn. 4-11, con le limitazioni, per i nn. 5 e 6, stabilite dal canone 349 § 1, n.1;

[4]3° Canone 914, ultima parte.

[5]Gli spetta altresi' la facolta' di conferire il Sacramento della Cresima nei luoghi di sua giurisdizione, a norma del can. 784 dello stesso Codice di Diritto Canonico. Ha pure la facolta' di amministrare o far amministrare negli stessi luoghi il Sacramento del Battesimo ad estranei, quando ne siano padrini o madrine i Sovrani o altri membri della Famiglia Reale, servatis de iure servandis, salvo poi a trasmettere i relativi atti ai parroci competenti (canoni 778, 799);

Testo vigente dal 26 dicembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-11-30;1887~art6 · fonte del testo